Legge 104

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La legge 104/92 è la legge per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap. Ai benefici di questa legge possono accedere anche i bambini cardiopatici e i loro genitori presentando domanda per avere accesso alle prestazioni previste in materia. Ma come si presenta la domanda e quali requisiti bisogna possedere perché venga accolta?
Per rispondere a questa e ad altre domande vi ricordiamo l’importante servizio di consulenza offerto dalla nostra Associazione, nato grazie ad un accordo con il Reparto di Medicina Legale. Il servizio é finalizzato ad accertare il sussistere dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 104/92.

Spesso il complesso percorso per ottenere informazioni e i vari iter burocratici da intraprendere scoraggiano la presentazione della domanda e quindi il mancato ottenimento di importanti diritti fiscali, sociali ed economici. Il servizio da noi offerto intende agevolare tutte le persone affette da cardiopatia congenita – bambini e adulti – che intendono presentare domanda.

Con cadenza mensile un medico esperto in materia offrirà colloqui individuali, durante i quali sarà possibile esporre la propria situazione, verificare se si posseggono i requisiti richiesti dalla legge e organizzare la documentazione per la presentazione della domanda.
Per accedere al colloquio é indispensabile prenotare attraverso la nostra segreteria al numero 049 8364110.

La Legge 104 è la normativa di riferimento in materia di DISABILITÀ: essa infatti è rivolta ai soggetti che presentano “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione”, come sancito all’art. 3 della stessa.

La certificazione dello stato di handicap sottolinea dunque le ripercussioni sociali che una persona può avere nella vita quotidiana per effetto della sua minorazione.

 

SOGGETTI CHE NE POSSONO BENEFICIARE (art. 3 Legge 104/92)

  1. É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione – HANDICAP NON IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ (art. 3 comma 1 Legge 104/92)
  1. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
  1. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. – HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ (art. 3 comma 3 Legge 104/92)
  1. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

 

COME OTTENERE I BENEFICI DELLA LEGGE N. 104/92

La Legge 104 riconosce a coloro a cui è rivolta una serie di benefici.

Per poterli ottenere occorre però seguire un iter affinché possa essere accertata l’esistenza dei requisiti.

 

OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI DISABILITA’ AI SENSI DELLA LEGGE 104

  1. Il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all’INPS.
  1. Il cittadino presenta all’INPS la domanda, da abbinare al certificato medico. L’operazione avviene per via telematica. Può essere effettuata dal cittadino autonomamente o attraverso gli enti abilitati, come patronati sindacali, associazioni di categoria, CAAf e altre organizzazioni.
  1. Il cittadino viene sottoposto ad accertamenti sanitari da parte di una commissione dell’ASL, all’interno della quale sarà presente anche un medico dell’INPS. In tale occasione viene valutata la documentazione sanitaria presentata dall’interessato

Se da tale accertamento risulta la sussistenza dei requisiti sanitari, verrà rilasciato il certificato attestante lo stato di handicap che consentirà l’accesso ai benefici previsti dalla Legge 104.

 

 

DIRITTI DEL SOGGETTO CON HANDICAP

HANDICAP NON IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ (art. 3 comma 1)

La certificazione di handicap non in situazione di gravità (Art. 3 comma 1) non dà diritto a provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile).
Per ottenere quelle provvidenze economiche è necessario disporre di un certificato di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo.

Non dà diritto a particolari permessi lavorativi per i genitori.

 

IL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E ALL’ISTRUZIONE

Il genitore di un figlio disabile per avere i benefici necessari per il diritto all’educazione e all’istruzione deve essere in possesso di una certificazione scolastica rilasciata da un’equipe di neuropsichiatria  del territorio di appartenenza. Ottenuta la certificazione, il genitore attiverà presso il distretto di appartenenza un UVMD (Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale). All’Istituto scolastico deve essere presentato il verbale UVMD e certificazione e diagnosi funzionale attestanti la condizione di handicap per individuare le risorse necessarie al percorso scolastico dello studente disabile.

L’istruzione viene considerata come un tramite per l’integrazione sociale della persona handicappata. Lo si rimarca in diversi punti della legge 104/92.

L’articolo 8, ad esempio, sottolinea l’importanza di disporre di adeguate dotazioni didattiche e tecniche, prove di valutazione, e personale qualificato per garantire alla persona con handicap il diritto allo studio. Necessario, poi, estendere l’attività educativa con proposte extrascolastiche.
Istruzione, come diritto dalla scuola materna fino all’università, è ribadito dall’articolo 12.
Tra i commi, si prevede che per ogni studente con handicap venga realizzato un profilo dinamico-funzionale. Questo, sulla base delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno, mette in rilievo sia le difficoltà di apprendimento dovute alla situazione di handicap, sia le possibilità di recupero, oltre alle capacità individuali che devono essere sostenute e rafforzate.
Realizzato dagli operatori delle unità sanitarie locali assieme al personale insegnante specializzato della scuola, e con la collaborazione dello studente e della famiglia, il profilo viene aggiornato al termine delle scuole materna, elementare e media, come pure periodicamente durante le scuole superiori.
Per gli studenti in età scolare e costretti temporaneamente ad assenze perché ricoverati, si prevede l’organizzazione di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale.

L’articolo 13, ribadendo l’importanza del coordinamento tra scuole, servizi sanitari, socio-assistenziali, ricreativi e culturali, cita poi due casi in particolare: l’integrazione nelle università e negli asili nido.
Nel caso degli atenei, si stabilisce la programmazione di interventi adeguati sia al bisogno della persona che al piano di studio individuale. Si sottolinea anche l’importanza degli interpreti per venire incontro agli studenti sordi. Sussidi tecnici, didattici e servizi di tutorato vengono poi previsti nelle università , nei limiti del loro bilancio e delle risorse destinate alla copertura di queste attività.
Nel caso degli asili nido, si prevede che le unità sanitarie locali possano adeguarne l’organizzazione e il funzionamento per avviare precocemente il recupero e la socializzazione dei bambini con handicap.

A questo obiettivo contribuisce anche l’assegnazione di insegnanti e assistenti specializzati. La loro presenza, comunque, deve essere garantita nelle scuole di ogni ordine e grado, come sottolinea l’articolo in più punti.

Proprio al ruolo degli insegnanti di sostegno e alle loro attività è dedicato l’articolo 14.
Si punta l’attenzione sull’importanza di un aggiornamento costante in materia di handicap, come pure di un confronto tra docenti del ciclo inferiore e superiore per agevolare l’esperienza scolastica dello studente disabile.
Gran parte dell’articolo, poi, fornisce indicazioni sui piani di studio che gli aspiranti docenti devono seguire per essere abilitati all’attività didattica di sostegno.

Sempre in fatto di organizzazione, l’articolo 15 prevede l’istituzione di appositi gruppi di lavoro in ogni ufficio scolastico provinciale, in ogni circolo didattico e negli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado. I membri di questi gruppi hanno il compito di collaborare nelle attività organizzate per integrare gli alunni con difficoltà di apprendimento.

Per quanto riguarda la valutazione dello studente, l’articolo 16 stabilisce che nel piano educativo individualizzato devono essere indicati per quali discipline siano stati usati criteri didattici particolari, e le eventuali attività integrative e di sostegno. Lo stesso articolo si sofferma poi sugli esami del rendimento dello studente. Nella scuola dell’obbligo, si prevedono prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti e in grado di valutare il progresso dell’alunno in rapporto al suo livello iniziale.

Nella scuola secondaria di secondo grado, sono consentite prove equipollenti e, nel caso di quelle scritte, tempi più lunghi. L’alunno, poi, può contare sulla presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, e può utilizzare gli ausili necessari.

All’università prove equipollenti, tempi più lunghi e mezzi tecnici sono consentiti previa intesa con il docente della materia d’esame e con l’ausilio del servizio di tutorato.

Scuola come avvio al lavoro: è quanto succede in particolare con la formazione professionale. A questo tema è dedicato l’articolo 17, che sottolinea come gli appositi centri pubblici e privati debbano tenere in considerazione le diverse capacità ed esigenze degli alunni handicappati.
Se questi non possono seguire gli ordinari metodi di apprendimento, devono essere garantite loro attività specifiche, sulla base anche del piano educativo individualizzato.

 

HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ (art. 3 comma 3):

Il certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge 104/92) è uno dei requisiti per accedere alla fruizione dei permessi lavorativi previsti dalla legge quadro.

In particolare l’art. 33 della legge, così come modificato dalla L. 53/2000, prevede:

  1. la lavoratrice madre, o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, possono astenersi dal lavoro in astensione facoltativa di cui alla legge 1204/71 fino al compimento del 3° anno di età del bambino, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
  2. in alternativa a quanto sopra, il lavoratore può chiedere 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino;
  3. successivamente al compimento del 3° anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, con minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado (a condizione che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva), hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;
  4. il genitore o il familiare lavoratore, pubblico o privato che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso;
  5. la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi di cui ai punti 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso;
  6. le disposizioni prima elencate si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

 

BENEFICI PREVISTI DALLE LEGGI FINANZIARIE

Benefici per invalidi e portatori di handicap (aggiornamento legge finanziaria 2007 – Legge 27 dicembre 2006 n. 296)

Al fine di poter accedere ai benefici è opportuno che l’utente richieda espressamente il Mod. A del verbale della Legge 104/92.

I soggetti disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo possono contare su quattro BENEFICI FISCALI:

  1. IVA agevolata: IVA agevolata al 4% sull’acquisto spetta per un solo veicolo nel corso dei quattro anni (non ci sono limiti di valore, ma limiti di cilindrata: fino a 2000 cc, se a benzina ovvero fino a 2800 cc., se con motore diesel);
  2. Detraibilità IRPEF: Detrazione IRPEF del 19% delle spese per acquisto dei veicoli, senza limiti di cilindrata, fino ad una spesa massima di € 18.075,99. La detrazione compete una sola volta nel corso del quadriennio dalla data di acquisto;
  3. Esenzione dal pagamento del bollo auto: l’esenzione del pagamento del bollo auto riguarda i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota agevolata e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile sia quando risulta intestata ad un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (Per ulteriori informazioni rivolgersi allo sportello disabili regionale “spazio disabilità” – via Melchiorre Gioia 39, Milano – tel. 02.67654740 – email: spazio disabilità@regione.lombardia.it
  4. Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà: i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un’auto nuova sia nella trascrizione di un ‘passaggio’ riguardante un’auto usata. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

A seconda della tipologia di disabilità variano i benefici fiscali concessi nonché la documentazione da presentare. Le tipologie di disabilità sono le seguenti:

  1. DISABILI SENSORIALI (NON VEDENTI E SORDI)

possono godere delle agevolazioni (IVA + IRPEF + esenzione bollo auto); a partire dal 01/01/2008 la Provincia di Milano ha deliberato che anche per i veicoli intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali è possibile avvalersi dell’agevolazione della riduzione di 1/4 dell’IPT, ciò è possibile sole se l’acquirente del veicolo nuovo risiede nella Provincia di Milano o se l’acquirente del veicolo usato acquista da venditore risultante in provincia di Milano come da certificato di proprietà;
? tra la documentazione da presentare necessita la certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta nonché (ai sensi della Circolare n. 72 del Ministero delle Finanze del 30 luglio 2001) anche gli ipovedenti gravi, o il sordomutismo rilasciata dalle Commissioni mediche Integrate c/o le ASL;

 

  1. DISABILI PSICHICI O MENTALI TITOLARI DI INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

possono godere delle agevolazioni fiscali sui veicoli (IVA + IRPEF + esenzione dal bollo auto + PRA) i disabili, di detta categoria, titolari di indennità di accompagnamento;
? tra la documentazione da presentare necessita la certificazione attestante l’invalidità rilasciata dalle Commissioni mediche Integrate c/o le ASL da cui deve risultare la titolarità dell’indennità di accompagnamento nonché deve esser prodotto anche il verbale di accertamento di handicap grave, art. 3 comma 3, Legge 104/92 (N.B. deve esser biffata la quarta voce presente sul Mod. A del verbale handicap L. 104/92);

 

  1. DISABILI MOTORI CON GRAVI DIFFICOLTÀ ALLA DEAMBULAZIONE O AFFETTI DA PLURIAMPUTAZIONE

possono godere delle agevolazioni fiscali sui i veicoli (IVA + IRPEF + esenzione dal bollo auto + PRA) le persone con disabilità motoria che comporti una grave difficoltà di deambulazione o che derivi da una pluriamputazione; i disabili di detta categoria non devono obbligatoriamente adattare il veicolo per poter accedere alle agevolazioni di cui sopra;
? tra la documentazione da presentare necessita il verbale di accertamento di handicap, rilasciato dalle Commissioni mediche Integrate c/o le ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, art. 3 comma 3, Legge 104/92, derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione (N.B. deve esser biffata la quarta voce presente sul Mod. A del verbale handicap L. 104/92);
? nei soli casi di amputazione di entrambi gli arti superiori è sufficiente il verbale della Commissione Mediche Integrate, non è infatti richiesto il verbale di accertamento di handicap (L. 104/92) dimostrante una condizione di gravità, art. 3 comma 3 (come da risoluzione n. 8 del 25/01/07 dell’Agenzie dell’Entrate).

 

  1. DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE

ai fini delle agevolazioni fiscali sui veicoli (auto ed in taluni casi motoveicolo – IVA + IRPEF + esenzione dal bollo auto + PRA) rientrano nella categoria dei disabili motori:

  1. a) i disabili titolari di patenti speciali con ridotte o impedite capacità motorie con l’obbligo di utilizzare particolari dispositivi alla guida;
    b) i disabili che abbiano richiesto la patente speciale e che sono in possesso di certificato di idoneità alla guida;
    c) i disabili motori che per la natura della loro menomazione o perché minorenni non possono conseguire la patente di guida speciale e che quindi devono essere trasportati o accompagnati da terzi

Nel caso in cui la disabilità motoria non comporti una grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipenda da una pluriamputazione (ovvero non ci si trovi dinanzi ad una situazione di handicap grave e la quarta voce del Mod. A del verbale L. 104/92 non è stata biffata), gli interessati o i familiari che li abbiano a carico fiscale, devono obbligatoriamente adattare il mezzo di trasporto quale condizione per accedere ai benefici fiscali, tra cui l’esenzione dal bollo auto;
? tra la documentazione da presentare necessita il certificato della CML, qualora sia la postazione di guida ad essere adattata, o il verbale di accertamento di handicap, rilasciato dalle Commissioni mediche Integrate c/o le ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap, art. 3, legge 104/92 (ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), con ridotte o impedite capacità motorie (N.B. deve esser biffata la terza voce presente sul Mod. A del verbale handicap L. 104/92), ovvero non necessita il riconoscimento dello stato di handicap grave.

 

  1. CONGEDI PARENTALI: la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa o , sebbene in vita, si trovino impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in quanto totalmente inabili, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di disabile riconosciuto portatore di handicap grave, può usufruire di congedo retribuito per un massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa. Il congedo straordinario retribuito può essere utilizzato anche per assistere il coniuge con disabilità grave, purché convivente con il beneficiario dei permessi.
  2. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE: a decorrere dall’anno 2002 i sordi e gli invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74%, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presse pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini al diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva (non quindi ai fini dell’ammontare della pensione); il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa.
  3. ALTRE AGEVOLAZIONI:
    • Dal 1° gennaio 2007 le detrazioni massime per il figlio portatore di handicap sono fissate in € 1.120,00 per i figli di età inferiore a tre anni e in € 1.020,00 per i figli di età superiore ai tre anni. Le detrazioni spettanti sono in funzione del reddito complessivo posseduto e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito.
    • detrazione IRPEF del 36% IVA al 4% per l’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 1della legge. 449/97 e successive modifiche)
    • interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (es. prestazioni rese dal medico generico, acquisti di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili
    • detrazione IRPEF del 19% – sulla parte che eccede la franchigia di € 129,11 – sulle spese sanitarie specialistiche
    • detrazione IRPEF del 19% per l’intero ammontare (senza togliere la franchigia di € 129,11) sulle spese sostenute per:
      • trasporto in ambulanza del disabile
      • acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
      • acquisto di arti artificiali per la deambulazione
      • sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa)
      • i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento dei disabili
      • servizi di interpretariato dei sordi
      • costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni; tuttavia non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all’art. 1 della Legge 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per le ristrutturazioni
      • trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzina
    • IVA agevolata al 4% per l’acquisto dei mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili; per i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di menomazioni permanenti di natura motorio, visiva, uditiva o del linguaggio (apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche) e per conseguire una delle seguenti finalità:
      a) facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura
      b) assistere la riabilitazione
      Per poter fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso della seguente documentazione:

      • verbale di riconoscimento dello stato di handicap (L. 104/92) attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) ed il carattere permanente della stessa;
      • specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione del soggetto beneficiario dell’agevolazione ed il sussidio tecnico e/o informatico.
    • rimborsi delle spese sostenute per i soggiorni effettuati all’estero a scopo di cura (DPCM. 1° dicembre 2000)
    • Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19% calcolabili su un ammontare di spesa non superiore a € 2.100,00, purché il reddito non sia superiore a € 40.000,00.
      La detrazione d’imposta per gli addetti all’assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (importo massimo di € 1.549,37).
    • In favore dei non vedenti sono state introdotte le seguenti agevolazioni:
      • detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per l’acquisto del cane guida; la detrazione può essere calcolata su un importo massimo di € 18.075,99 (in questo limite rientrano anche le spese per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente)
      • detrazione forfetaria di € 516,46 sulle spese sostenute per il mantenimento del cane guida
      • aliquota agevolata al 4% sugli acquisti di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti (es. giornali, notiziari, quotidiani, periodici, libri)
    • Se il beneficiario di una eredità o donazione è una persona portatrice di handicap, l’imposta sulle successioni e sulle donazione si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota che supera l’ammontare di € 1.500.000,00

 

 

E’ importante sottolineare che l’ACCERTAMENTO DELL’HANDICAP è una questione distinta dal riconoscimento di INVALIDITÀ.

HANDICAP = situazione di svantaggio che può limitare o impedire lo svolgimento del ruolo sociale del soggetto interessato.

INVALIDITÀ = riduzione della capacità lavorativa del soggetto interessato

 

L’invalidità infatti è intesa come la difficoltà a svolgere alcune funzioni quotidiane, per effetto di limitazioni fisiche, psichiche, intellettive, visive o uditive.
Il certificato di invalidità civile, dunque, riguarda esclusivamente una valutazione medico-legale.

 

Il riconoscimento dell’INVALIDITA’ CIVILE SEGUE UN ITER DIVERSO RISPETTO A QUELLO DELLA LEGGE 104.

 

INVALIDITÀ CIVILE (Legge n. 118/71)

Ai minori di 18 anni non viene riconosciuta una percentuale d’invalidità e per tanto non è concessa la pensione o l’assegno mensile di invalidità.

Tale considerazione trova fondamento nel fatto che sia la pensione o come l’assegno mensile, sono concessi come corrispettivo di un mancato guadagno causato dalla minorazione, quindi la sua erogazione trova giustificazione solo per le persone maggiorenni e non per i minori.

Per i minorenni la legge subordina il riconoscimento dell’invalidità civile a condizione che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art.2, 2° comma, Legge n.118/71).

L’espressione “abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” indica un parametro valutativo diverso da quello previsto per coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e 65 anni.

Non si fa più riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, bensì ad una situazione di persistente difficoltà a compiere qualunque funzione propria dell’età.

I benefici spettanti ai minori di 18 anni sono:

Invalidi civili:

  • indennità di accompagnamento
  • indennità di frequenza

Le due indennità sono incompatibili fra loro, pertanto la concessione di una esclude il diritto a percepire l’altra.

 

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (LEGGE N. 18 – 11/02/1980)

L’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili è stata istituita con la Legge n. 18 del 11 febbraio 1980.
Grado di invalidità

E’ corrisposta nelle ipotesi in cui la commissione sanitaria abbia accertato che l’interessato si trova:

  • nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatoreoppure
  • nell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua

Età
Non sono previsti limiti di età, l’indennità è prevista al solo titolo della minorazione, cioè senza considerare l’età dell’invalido. Quindi spetta sia ai minori di 18 anni sia alle persone ultra 65enni.
Limite di reddito
Nessuno (l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi). Non sono previsti limiti di reddito, l’indennità è prevista al solo titolo della minorazione, cioè senza considerare il reddito eventualmente posseduto dall’interessato.

Assoggettabilità ad IRPEF
Come le altre prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, l’indennità non è soggetta ad IRPEF (art. 34, D.P.R. 601/73 – D.P.R. 917/73).

 

 

INDENNITA’ DI FREQUENZA

 

CHE COS’È

L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.

Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all’indennità è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

 

A CHI SPETTA

Hanno diritto all’indennità di frequenza i cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

 

REQUISITI

Per ottenere l’indennità di frequenza sono necessari i seguenti requisiti:

  • età inferiore ai 18 anni;
  • riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, oppure
  • perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
  • frequenza:
    • continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
    • di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
    • di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
  • residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato.

L’indennità di frequenza è incompatibile con:

  • qualsiasi forma di ricovero;
  • l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
  • l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
  • la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
  • l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

 

LA DOMANDA

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • direttamente da sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto, seguendo il percorso: Servizi on line>Servizi per il cittadino>Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari. Attenzione: il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
  • tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

QUANDO SPETTA

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (comunque non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti) se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi.

 

QUANTO SPETTA

L’indennità spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2016 il limite di reddito è pari a 4800,38 euro).

L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, fino a un massimo di 12 mensilità. Per l’anno 2016 l’importo è pari a 279,47 euro mensili.

In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

 

PRESTAZIONI COLLEGATE ALLA MAGGIORE ETÀ

A partire dal 25 giugno 2014 i minori titolari di indennità di frequenza possono, entro i 6 mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, presentare domanda ai sensi del Decreto legge 90/2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni.

L’istituto procede a liquidare tali soggetti in via provvisoria al compimento del 18° anno. La prestazione dovrà essere confermata all’esito del successivo accertamento sanitario e previa presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.
La domanda – a cui non è obbligatorio allegare il certificato medico – deve essere presentata in via telematica rivolgendosi ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

 

2018-12-17T09:15:48+00:00